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Demaldè

Il Festival di Sanremo, da decenni icona della musica italiana, non è solo uno spettacolo di talento e creatività, ma anche una vetrina per lo stile e l'eleganza. Quest'anno, durante l'edizione del 2024, due grandi artisti, Nek e Renga, hanno catturato l'attenzione del pubblico non solo con le loro straordinarie performance, ma anche con l'accessorio che ha brillato ai loro polsi: gli anelli e i gemelli da polso forniti da Demaldè.
 
Nel cuore di Milano, tra le strade acciottolate di Brera, sorge la bottega storica Demaldè, un autentico scrigno di bijoux vintage e contemporanei che l'anno scorso ha celebrato ben 80 anni di storia. La nostra missione è sempre stata quella di preservare e valorizzare l'eleganza e la bellezza dei gioielli attraverso una selezione accurata e un servizio su misura.
 
Ma cosa c'entra questa bottega storica milanese con il Festival di Sanremo? La risposta risiede nel sostegno agli artisti e nella collaborazione con il mondo dello spettacolo. Nek e Renga hanno scelto Demaldè per completare il loro look sul palco più glamour d'Italia, indossando con fierezza gli anelli e i gemelli da polso selezionati con cura da Nadia Baiardi per gli abiti sartoriali di Maurizio Miri.
Gli anelli e i gemelli da polso non sono semplici accessori, ma veri e propri gioielli che riflettono lo stile e la personalità di chi li indossa. Grazie alla passione, alla ricerca e alla conoscenza del gioiello vintage e contemporaneo da parte di Demaldè, questi accessori hanno ritrovato nuova vita, brillando di luce propria sul palco di Sanremo e conquistando l'ammirazione di spettatori e fan.
 
Se siete affascinati dal mondo dei bijoux e desiderate vivere un'esperienza unica di shopping, vi invitiamo a visitare il negozio Demaldè a Milano, dove avrete l'opportunità di scoprire una collezione unica nel suo genere e di lasciarvi conquistare dalla bellezza senza tempo dei gioielli vintage e contemporanei.
 
Inoltre, per coloro che amano lo stile Demaldè ma non possono visitare il negozio di persona, è disponibile lo shop online, con una selezione di gioielli e gemelli da polso.
Per altre foto e video di Nek e Renga a Sanremo consigliamo la pagina Istagram di Nadia Baiardi.
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              Termini e condizioni

              1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
                • a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
                • b) l'identità del professionista;
                • c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente
                • il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;
                • d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile,
                • quello del professionista per conto del quale agisce;
                • e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di
                • calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono 'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;
                • f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
                • g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da
                • parte del professionista;
                • h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di
                • cui all'allegato I, parte B;
                • i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non
                • possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
                • I) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al
                • professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;
                • m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore
                • perde il diritto di recesso;
                • n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
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                • p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso:
                • q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
                • r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
                • s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
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              3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.
              4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e I), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. II professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e I), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.
              5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.
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              7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
              8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.
              9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.
              10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.